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A Stefano Casati
STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
" A STEFANO CASATI "
TITOLO I
ARTICOLO 1
E' costituita la Cooperativa di solidarietà "A STEFANO CASATI COOPERATIVA SOCIALE" per la gestione di comunità terapeutiche per la cura e l'emancipazione umana e civile di soggetti svantaggiati appartenenti alle seguenti categorie :
a) tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti anche affetti da patologie croniche;
b) persone minorenni e maggiorenni sottoposte a misure alternative alla detenzione per decreto dell'Autorità Giudiziaria;
c) soggetti emarginati in genere, avviati a programmi di cura e risocializzazione dai Servizi Sociali Territoriali;
d) persone con difficoltà di emancipazione dal proprio nucleo famigliare d'origine
ARTICOLO 2
La Cooperativa ha sede in Albairate, Cascina Vecchia Scamozza, Strada per Riazzolo. Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze.
ARTICOLO 3
La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2100
TITOLO II
ARTICOLO 4
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
Secondo quanto indicato nel 6° principio della Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.
La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività inerente alla qualificazione morale, culturale, materiale, professionale di soggetti di cui all'art. 1 che trovansi in uno stato di bisogno o di emarginazione.
Ciò attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci, degli utenti e dei collaboratori che a qualsiasi titolo professionale o volontario partecipino alle diverse forme delle attività della Cooperativa.
ARTICOLO 5
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso :
a) La gestione di iniziative e servizi di accoglienza, di aiuto e di cura volte alla emancipazione e al massimo sviluppo del potenziale umano di persone svantaggiate e bisognose che desiderino riscattarsi dal loro stato di solitudine ed emarginazione e siano disposte a collaborare con i programmi di cura proposti.
b) La promozione ed erogazione di servizi a privati e non, e in particolare a Enti Pubblici Territoriali quali Comuni, Province e Regioni, ivi compresa l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e lavorativo e alla qualificazione professionale nonchè alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della Comunità Economica Europea. Il contenuto di tali corsi si ispira alla tradizione di intervento consolidata nel decennio di attività 1986-1996 ed illustrata nelle pubblicazioni edite a cura della Cooperativa.
La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, - come attività comunque non prevalente - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, ricevere fidejussioni da terzi.
La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.
La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione, o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/12/92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
TITOLO III
ARTICOLO 6
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa , intendono perseguire gli scopi sociali , partecipando alle attività sociali .
La responsabilità dei soci , per obbligazioni sociali , è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
ARTICOLO 7
Possono essere soci, persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :
a) SOCI PRESTATORI, che prestano la loro attività ricevendo un compenso che può essere di varia natura ;
b) SOCI FRUITORI , che usufruiscono a vario titiolo , direttamente o indirettamente , dei servizi prestati dalla Cooperativa ;
c) SOCI VOLONTARI che prestano la loro attività gratuitamente.
d) SOCI SOSTENITORI che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.
e) SOCI SVANTAGGIATI che appartengono alle categorie di svantaggio così come definite nell'art. 1 del presente Statuto, che vengono inviati da Enti Pubblici Territoriali per compiere il loro programma di cura, che durante il programma di cura ottengono una specifica formazione professionale e che al termine del programma di cura possono essere riavviati al lavoro nei laboratori gestiti dalla Cooperativa Sociale.
f) SOCI ONORARI, sono quelle persone che si sono particolarmente distinte nel sostegno, nella promozione delle attività della cooperativa e che si sono prodigate per realizzare opportunità formative e di lavoro per il reinserimento sociale dei soci svantaggiati.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
ARTICOLO 8
I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente :
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed attività svolta, codice fiscale;
b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
c) l'impegno a versare lire 50.000 quale quota sottoscritta;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti interni.
Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.
Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa, devono presentare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, con le seguenti indicazioni:
a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
b) impegno a versare la quota di lire 50.000 quale quota sottoscritta;
c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonchè gli eventuali regolamenti interni.
Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.
Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 9
Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.
Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscitta, che potrà essere versata a rate.
ARTICOLO 10
I soci sono obbligati :
a) Al versamento della quota sottoscritta;
b) Ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
c) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alla attività sociale in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti interni.
ARTICOLO 11
La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonchè per liquidazione o fallimento.
Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio e comunque ad un valore non superiore a quello minimale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata dal comma precedente. In mancanza di tale domanda, le somme spettante ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute al fondo di riserva.
ARTICOLO 12
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, può recedere il socio salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore che:
a) non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi sia soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
b) abbia perso i requisiti per l'ammissione
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della Legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.
ARTICOLO 13
Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla Cooperativa e precisamente :
a) i SOCI FRUITORI che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
b) i SOCI LAVORATORI E I SOCI VOLONTARI che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa
c) i SOCI SVANTAGGIATI che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 14
Oltre nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:
a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione .
b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso del pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo solo dopo trascorso un mese dal detto invito , e sempre che il socio rimanga inadempiente .
c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interesse a svolgere attività contrastanti con quelli della Cooperativa.
ARTICOLO 15
Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 13 e 14, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale oppure all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il mancato ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta l'accettazione della deliberazione.
Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.
TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE
ARTICOLO 16
Il patrimonio sociale è formato :
a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da :
b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11;
c) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti Pubblici e privati.
ARTICOLO 17
Le quote sottoscritte non possono essere ne' trasferite in proprietà ne' essere sottoposte a pegno o altro vincolo con effetto verso la Cooperativa.
TITOLO V
BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
ARTICOLO 18
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 19
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della documentazione
ARTICOLO 20
Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo di riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinati a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge.
TITOLO VI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21
Sono organi della Cooperativa :
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il consiglio di amministrazione
c) il collegio dei sindaci;
A) ASSEMBLEA
ARTICOLO 22
L' Assemblea ordinaria :
a) approva il bilancio di esercizio con la documentazione
b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci, e il Presidente del collegio sindacale;
c) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.
Quando speciali ragioni lo richiedano l' Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell' Assemblea.
L' Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione della Cooperativa.
ARTICOLO 23
Il Consiglio di Amministrazione può convocare l' Assemblea quante volte lo riterrà opportuno. La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito o recapitato a mano ai soci, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette modalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.
ARTICOLO 24
L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, o sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dai soci sia intervenuti che non intervenuti all'assemblea con raccomandata postale o a mano non oltre venti giorni dalla pubblicazione della delibera della chiusura della Cooperativa stessa.
ARTICOLO 25
Nell' assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Non possono essere mandatari ne' gli amministratori ne' gli impiegati della cooperativa.
ARTICOLO 26
L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del consiglio di amministrazione il Presidente è eletto dall' Assemblea. L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche un non socio. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Anche il verbale del notaio deve essere trascritto nel verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 27
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea dei soci.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso.
Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma del Codice Civile, all'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno. Nella prima riunione il consiglio di amministrazione nomina tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente e può nominare un segretario anche aldifuori del consiglio.
ARTICOLO 28
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.
A parità di voti, dopo supplemento di discussione, si proceden ad ulteriore votazione.Nel caso permanga la parità, prevale la part a cui afferisce il voto del Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 29
Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea .
Se viene meno la maggioranza degli amministratori , quelli rimasti in carica devono convocare l' Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti . La scadenza della carica degli aministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti .
ARTICOLO 30
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Pertanto fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione :
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
e) conferire procure sia generali che speciali , ferme le facoltà attribuite al Presidente al successivo art. 31;
f) assumere e licenziare il personale della società , fisandone le retribuzioni e le masioni;
g) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortili;
h) deliberare in merito all'ammissione , al recesso . alla decadenza o l'esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'attività sociale, fatta eccezione soltanto di quelli , che per disposizioni di legge o dell'atto costitutivvo sono riservati all' Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri e a terzi , determinandone i poteri , le mansioni, i compensi.
ARTICOLO 31
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza il Vicepresidente , ha la rappresentanza e la firma sociale , rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte a terzi in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado della giurisdizione .
ARTICOLO 32
Per quanto riguarda le deliberazioni inerenti la elaborazione e conduzione dei programmi terapeutici per i soggetti ammessi al trattamento presso le strutture gestite dalla società , gli organi sociali agiranno conformemente alla tradizione clinica e scientifica esposta nelle pubblicazioni" Quaderni della Cooperativa IN CAMMINO".
C) COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 33
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci non hanno diritto a retribuzione.
ARTICOLO 34
Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale , la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla leggeper la valutazione del patrimonio sociale .
Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla socciatà in pegno , cauzione o custodia , e convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori I Sindaci possono in ogni momento assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I Sindaci che senza giustificato motivo non assistino alle Assemblee e , durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione , decadono dall'ufficio.
TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI
ARTICOLO 36
E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'ìntero valore nominale ; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori , se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione , previo rimborso ai soci del capitale versato , deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 37
In caso di scioglimento della Cooperativa , l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma , nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
ARTICOLO 38
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa , oppure tra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale , sarà decisa da un collegio di tre arbitri, nominati da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo fra le parti , o in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano.
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità, irritualmente.
ELENCO SOCI FONDATORI : |
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Casati Giuseppe |
Parati Yuri |
ELENCO CARICHE SOCIALI ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE |
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
COLLEGIO SINDACALE |
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Presidente : |
Casati Giuseppe |
Presidente : |
Scotti Mario |
Vice Presidente : |
Gramegna Stefano |
Sindaci effettivi : |
Confalonieri Arturo |
Consiglieri : |
Della Cagnoletta Rosanna |
Di Gregoorio Paolo |
|
Roveda Graziella |
Sindaci supplenti : |
Ciceri Adele |
|
Pietrasanta Stefania |
Soldadino Giuliana |
||